Atti di concessione (Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)

Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

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